Stop spam dice il Garante Privacy. Ma stop anche al Web Marketing?

Tra un po’ le offerte indesiderate sui social potrebbero diventare un ricordo.
spam2Il Garante della Privacy (non l’Agcom) ha deciso di dare un giro di vite e di limitare messaggi pubblicitari e spam sui social.

Il provvedimento generale, si legge, mira a unificare misure e accorgimenti utili tanto alle imprese quanto a chi sente il desiderio di difendersi dall’invadenza di usa recapiti e informazioni personali per fini pubblicitari.

Di sicuro chi usa i social per promuovere le proprie attività o quelle dei clienti dovrà ripensare radicalmente il proprio modo di operare. Ma come la mettiamo con ciò che viene da “fuori”? Siamo sicuri che Amazon non mi proporrà un libro o un prodotto?

Dal 2010 in poi, Facebook e Twitter sono stati due canali privilegiati, e a costo pressocchè nullo, per veicolare messaggi promozionali e, sì!, anche non poco spam. Ma ha rappresentato anche un mezzo utilizzato in buona fede da tante imprese per farsi conoscere. Adesso tante cose potrebbero cambiare, anche se ho dei dubbi in merito.

In ogni caso, ecco i contenuti del provvedimento.

Queste in sintesi le principali regole contenute nelle Linee guida.

 

Offerte commerciali e spam

 

• Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.

 

• Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.

 

• Consenso per l’uso dei dati presenti su Internet e social network. E’ necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing “virale” o “mirato”.

 

• “Passaparola” senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto “passaparola”).

 

Semplificazioni per le aziende in regola

 

• E-mail promozionali ai propri clienti. Ok all’invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam).

 

• Promozioni per “fan” di marchi o aziende. Una impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri “follower” sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto.

 

• Consenso unico valido per diverse attività. Basta un unico consenso per tutte le attività di marketing (come l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell’apposita informativa fornita all’interessato.

 

Tutele e sanzioni contro lo spam

 

• Tutele per i singoli utenti. Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro).

 

• Tutele per le società. Le “persone giuridiche”, pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

 

In tutta onestà non un granchè come testo, che in alcuni casi si discosta abbastanza dalla Vision Europea in merito.
Staremo a vedere.

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