Le email non possono essere medium di molestie.
Una sentenza 24510 emessa dalla Corte di Cassazione conferma un precedente giudizio, emesso di un tribunale di Cassino.
Un 41enne si era visto appioppare una multa di 200 euro per aver, a mezzo email, lanciato “apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell’integrità personale e professionale”.
Verso chi? Verso il convivente della donna destinataria delle email.
Un ovvio e non troppo originale caso di un amante o spasimante geloso o respinto.
Ebbene sia il tribunale che la Cassazione hanno dato ragione al 41enne.
La Cassazione ha ribadito che l’articolo 660 del Codice Penale non può essere applicato alle email, o perlomeno non nella forma “ chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
Lo spazio delle email di certo non è un luogo pubblico. La Cassazione continua dicendo che l’email “utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni”.
In altre parole non solo la comunicazione non è pubblica, ma non è nemmeno sincrona in quanto non comporta un contatto diretto tra mittente e destinatario, e, cosa molto importante, ignorare le email non comporta l’isolamento di chi subisce tali attacchi.
Per tutta questa serie di motivi le email non sono da considerarsi un veicolo di molestie. Diversamente dagli sms che sempre secondo la Cassazione possono essere veicolo di petulanza.
E in tal senso ci sono già diverse condanne.
La mail è meno molesta di telefonate e SMS in quanto è possibile cestinarla senza doversi scontrare con il suo contenuto. Per farlo non bisogna isolarsi dagli altri e non necessita di una interazione sincrona fra mittente e destinatario.
Nonostante questa sentenza favorevole è buona norma non infastidire gli altri. E questo vale in generale.